2 Maggio 2019
Collocamento presso il papà

La Legge 8 febbraio 2006, n. 54 – “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli” è stata introdotta a tutela e salvaguardia dell’interesse dei figli ad avere e mantenere un rapportosolido, sereno ed equilibrato con entrambi i genitori, anche dopo la separazione e la disgregazione del nucleo familiare. Il concetto su cui tale Legge si focalizza è il principio della “bi-genitorialità”, ovvero un bambino ha diritto ad avere un rapporto continuativo con entrambi i genitori dopo la separazione. Ma quali sono le modalità di applicazione di tale principio? Diverse sono le normative incentrate sul criterio della neutralità del genitore collocatario il quale deve necessariamente essere individuato sulla base dell’interesse del minore, non potendo essere il solo genere a determinare una preferenza per l’uno o l’altro ramo genitoriale . Il criterio della “maternal preference” applica il principio secondo cui, in presenza di figli in tenera età, prescolare o scolare, la madre è presuntivamente ritenuta il genitore con il quale è più opportuno che i minori convivano prevalentemente, benché anche il padre disponga di eccellenti capacità genitoriali e abbia mostrato dimestichezza nella cura della prole. Tuttavia, tale criterio interpretativo non è previsto dagli art. 337-ter e seguenti del Codice Civile ed è totalmente in contrasto con la ratio ispiratrice della citata Legge n. 54/2006 sull’affidamento condiviso,oltre che con le fonti di diritto internazionali. Da qui nasce la preoccupazione che affligge principalmente molti padri che si separano: la convinzione che la separazione possa comportare l’inevitabile rottura dei rapporti con i figli . La recente giurisprudenza è sempre più orientata alla tutela della genitorialità paterna anche in presenza di minori in tenera età, partendo dal presupposto secondo cui le competenze di un genitore si sviluppano e accrescono anche con la pratica. Il ruolo del padre si è ormai evoluto: i papà moderni partecipano attivamente all’educazione, all’istruzionee alla cura quotidiana dei propri figli e non sussiste alcuna ragione per cui un figlio non possa continuare a beneficiare, della presenza quotidiana di entrambi i genitori. Il Tribunale di Milano con decreto in data 14 gennaio 2015 ha stabilito che “la genitorialità si apprende facendo i genitori”. La “cornice minima” dei tempi di permanenza con ciascun genitore prevede, pertanto, del tempo infrasettimanale (anche con pernottamento) e fine settimana alternati, in modo da garantire una certa continuità di vita anche con il genitore non collocatario, ferma restando la conservazione di un ambiente abitativo principale del minore. La previsione secondo cui i figli minori vengono “collocati prevalentemente presso un genitore” è volta unicamente a tutelare la loro stabilità nell’ambito di un assetto familiare non più monocentrico ma che contempla due ambienti di riferimento, quello materno e quello paterno; tale collocamento prevalente, in ogni caso, non può e non deve in alcun modo pregiudicare il genitore non collocatario. In ogni caso, il principio ispiratore nella decisione del Giudice ai fini del collocamento del minore, deve essere quello della neutralità del genitore prevalentemente collocatario, potendo essere sia il padre sia la madre, in base al solo preminente interesse del minore.