23 Maggio 2019
attenzione ai divieti!!

I figli come campo di battaglia tra genitori separati?! Brutta arma di vendetta di coniuge contro l’altro. Una sentenza della Cassazione pone ora uno scudo a difesa del minore, si ribadisce anche l’assoluta parità tra padre e madre di fronte al figlio. La Suprema Corte ha infatti condannato una donna che nell’arco di due anni e mezzo aveva concesso all’ex marito di vedere solo tre volte il bimbo nato dalla loro unione. A quest’ultimo andranno 5.000 euro a titolo di risarcimento per «lesione del diritto alla bigenitorialità». La prima sezione civile della Cassazione, ha rigettato il ricorso di una signora contro il decreto con cui la Corte d’appello di Torino aveva ampliato le modalità di incontro del figlio con il padre, condannandola a versare un risarcimento al minore, danneggiato dal «clima di conflittualità esistente tra i coniugi a seguito della separazione». La mamma, nel suo ricorso, affermava di essere stata «ingiustamente» condannata al risarcimento, perché «aveva sempre collaborato per rendere possibili gli incontri con il padre, mentre era proprio il figlio a non voler vedere da solo il padre e pretendere in ogni incontro con il genitore anche la presenza della madre». I giudici , hanno condiviso le conclusioni della Corte d’appello: per circa due anni e mezzo, emergeva dagli atti del procedimento, il papà aveva incontrato il figlio «solo 3 volte, nonostante gli accordi intervenuti tra i genitori che prevedevano una più ampia frequentazione». La Cassazione, in proposito, ricorda che «le misure sanzionatorie» previste dall’articolo 709 del codice di procedura civile, dedicato alla responsabilità genitoriale, e, in particolare, «la condanna al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria» sono «suscettibili di essere applicate facoltativamente dal giudice nei confronti del genitore responsabile di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità di affidamento». Nel caso in esame, conclude l’ordinanza, i giudici hanno ritenuto «comprovato un atteggiamento ostruzionistico della madre e il condizionamento al corretto svolgimento delle modalità di affidamento del minore, nonché il disagio, le sofferenze e i conflitti derivati al minore dall’atteggiamento della madre».